Se, nell’ambito del sequestro preventivo ex Decreto legislativo n. 231 disposto sui beni aziendali della società, non venga nominato, dal giudice, anche un custode amministratore giudiziario che possa consentire il prosieguo dell’attività d’impresa, spetta alla parte interessata adire il giudice procedente perché vi provveda.
E’ quindi possibile che venga disposto un sequestro dell’azienda che, in assenza della nomina dell’amministratore giudiziario, blocchi completamente l’attività, mentre è onere dell’imprenditore, in questo contesto, chiedere la nomina del custode, così da evitare la completa paralisi dell'impresa.
Così la Corte di cassazione con sentenza n. 6742 depositata il 12 febbraio 2018.
La Suprema corte ha ricordato come, in tema di responsabilità degli enti ex Decreto legislativo n. 231/2001, la misura cautelare del sequestro ai fini della confisca per equivalente, disposta su società, aziende, beni, titoli nonché quote azionarie o liquidità in deposito, sia specificamente regolata del comma 1 bis dell’articolo 53 del citato decreto.
In questa ipotesi, il custode amministratore giudiziario consente l’utilizzo e la gestione dei beni agli organi societari al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando poteri di vigilanza e riferendone all’autorità giudiziaria.
Si evita così – ed è questa la ratio della citata previsione – che la misura cautelare applicata possa paralizzare l’attività aziendale ordinaria.
La nomina dell’amministratore giudiziario, quindi, è presupposto inscindibile per l’esercizio dell’attività aziendale e, nel caso venga omessa, la parte interessata ha un onere di impulso di adire il giudice procedente, ai sensi dell’articolo 47 del D. Lgs. n. 231.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".