La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha confermato il sequestro preventivo di un blog per mezzo del quale era stata commessa diffamazione, respingendo il ricorso del relativo blogger avverso la misura cautelare disposta dalla Procura.
In proposito, la Suprema Corte ha ricordato come in tema di sequestro di giornali ed altre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di “stampa”, di cui all’art. 1 Legge 8 febbraio 1948 n. 47 e pertanto non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato a mezzo stampa, precisando, tuttavia, che in tale ambito non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog (ossia una sorta di agenda personale aperta e presente in rete, contenete diversi argomenti ordinati cronologicamente), newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa.
La Cassazione ribadisce altresì la previsione dell’obbligo di registrazione della testata on line, che deve contenere tutte le indicazioni prescritte ed essere guidata da un direttore responsabile giornalista o pubblicista. Ciò non costituisce un mero adempimento amministrativo fine a sé stesso ma è funzionale ad individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni ed a rendere operative le corrispondenti garanzie costituzionali.
Ora nel caso di specie – conclude la Corte con sentenza n.12536 depositata il 24 marzo 2016 – trattasi indubbiamente di blog (per cui è ammessa la disposta misura cautelare) e non di testata giornalistica, poiché l’ordinanza impugnata ha dato atto di come il sito non risulti registrato quale organo di stampa, non presenti alcuna testata o periodicità regolare nelle emissioni, né alcun riferimento ad un direttore responsabile.
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