Va riconosciuto il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari e immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale.
Ciò alla luce del mutato contesto normativo di riferimento e, in particolare, grazie alle nuove disposizioni sulla negoziazione assistita, introdotte con il Decreto legge n. 132/2014.
Queste, riducendo drasticamente “l’intervento dell’organo giurisdizionale in procedimenti tradizionalmente segnati da vasta area di diritti indisponibili legati allo status coniugale ed alla tutela della prole minore”, hanno attribuito, di fatto, al consenso tra i coniugi, un valore ben più pregnante.
Dette considerazioni sono state rese dalla Corte di cassazione, Sezione tributaria, nel testo della sentenza n. 2111 del 3 febbraio 2016, con la quale è stato espressamente superato il precedente indirizzo giurisprudenziale che vedeva distinti gli accordi di separazione propriamente detti dagli accordi stipulati in occasione della separazione, escludendo, questi ultimi, dall’applicazione dell’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa prevista dall’articolo 19 della Legge n. 74/1987.
Secondo i giudici di legittimità, il nuovo quadro normativo, attribuendo all’elemento del consenso tra i coniugi il ruolo centrale nella definizione della crisi coniugale, ha certamente conferito nuova linfa all’orientamento dottrinale - di serrata critica rispetto all’indirizzo di giurisprudenza sopra riferito – secondo cui gli accordi che prevedono, nel contesto di una separazione, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere ricondotti nell’ambito delle condizioni di separazione, in considerazione del carattere di negoziazione globale che la coppia in crisi attribuisce al momento della liquidazione del rapporto medesimo.
Alla luce di ciò – sottolinea la Suprema Corte – non sembra potersi più ragionevolmente negare, a prescindere da quale sia la forma che gli accordi concretamente vengano ad assumere, che tutti detti negozi siano da intendersi quali “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio” e che, come tali, possano usufruire dell’esenzione d cui all’articolo 19, Legge n. 74/1987, salvo che l’Amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.
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