L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., grava su colui che intende avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Sicché ove sia proposta opposizione ex art. 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente sui beni del fondo patrimoniale, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo fu contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
A tal fine, occorre che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa. Pe cui, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori, qualora lo scopo perseguito con l’obbligazione sia stato quello di soddisfare i bisogni della famiglia.
Ed i bisogni della famiglia non vanno intesi in senso meramente oggettivo, ma comprensivi anche di quelli ritenuti tali dai coniugi, in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto in conseguenza delle possibilità economiche della famiglia.
A chiarirlo, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, rigettando il ricorso di un debitore, che si era opposto all'iscrizione ipotecaria sui propri beni costituiti in fondo patrimoniale.
Nella caso di specie – conclude la Corte con sentenza n. 21800 del 28 ottobre 2016 – il ricorrente non ha fornito la prova che le obbligazioni per cui si è proceduto ad iscrizione ipotecaria, fossero estranee ai bisogni della famiglia.
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