Nella pagina di oggi relativa alla scelta sul Tfr viene trattato l’argomento della comunicazione al fondo, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell’ammontare dei contributi non dedotti dal contribuente-iscritto, che consente al fondo di calcolare l’imposta sulle prestazioni legate alla previdenza integrativa, senza tener conto dei contributi. L’adempimento, previsto dall’articolo 8, comma 4, del Dlgs 252/05, deve essere preso in considerazione se il lavoratore che versa contributi ad un fondo non vuole vedersi duplicata l’imposta su un ammontare che è già stato all’origine sottoposto a tassazione.
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