Dal primo giugno 2016 le sentenze tributarie a favore del contribuente divengono provvisoriamente esecutive.
E’ quanto previsto dal D.lgs. 156/2015, art. 9 – di modifica dell’art. 69 del D.lgs. 546/1992 – che per l’appunto sancisce l’immediata esecutività delle sentenze tributarie di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, per importi superiori a 10 mila euro. Pagamento che può essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia, le cui caratteristiche saranno disciplinate in un apposito decreto ministeriale di successiva emanazione.
L’art. 12 D.lgs. 156/2015, che regola la fase transitoria fissando l’entrata in vigore di dette novità il primo giugno 2016, prevede altresì che “fino all'approvazione dei decreti previsti dagli artt. 12, comma 4 e 69, comma 2 del D.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 come modificati dall'art 10 del presente decreto, restano applicabili le disposizioni previgenti di cui ai predetti articoli 12 e 69”.
Detta disposizione ha suscitato dei dubbi interpretativi, avendo taluni sostenuto che l’entrata in vigore del novellato art. 69 D.lgs. 546/1992 sia complessivamente subordinata alla emanazione dei decreti ministeriale di cui sopra.
Tale subordinazione, per espressa disposizione del menzionato art. 12, non si riferisce però alle modifiche sulla disciplina del contenzioso tributario di cui all'art. 9 D.lgs. 156/2015, ma solo a quanto previsto dall'art. 10 medesimo decreto, il quale tuttavia non apporta alcuna sostanziale modifica all'art. 69 D.lgs. 546/1992.
Data dunque la formulazione poco puntuale di tali nuove disposizioni, si rende pertanto opportuno interpretare le stesse alla stregua delle finalità presumibilmente perseguite dal legislatore. Si ritiene quindi di subordinare alla emanazione dei predetti decreti ministeriali, le sole disposizioni relative alla nuova garanzia disposta dal giudice.
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