Una sostanziale novità in materia di processo del lavoro è stata introdotta con il decreto legge approvato i giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. Con la modifica dell'art. 429 c.p.c., è prevista ora la possibilità che il giudice del lavoro, nelle cause di semplice soluzione, si pronunci con una sentenza di definizione del giudizio contenente solamente una concisa esposizione delle ragioni che hanno determinato la decisione; in tali casi, quindi, non sarà più necessario procedere al successivo deposito della sentenza contenente la descrizione dello svolgimento del processo, il ragionamento del giudice e l'esposizione dei principi di supporto, risultando sufficiente una sintetica motivazione della decisione. Motivazione che continuerà, invece, ad essere approfondita nei casi di controversie di particolare complessità dove l'organo giudicante, dopo aver letto il dispositivo in udienza, fisserà un termine non superiore ai sessanta giorni, per il deposito della sentenza integrale. Tale previsione costituisce un alleggerimento ed una semplificazione per i giudici soprattutto con riferimento a cause seriali, con identico contenuto cioè, e a controversie semplici che non richiedono un'analisi approfondita di questioni giuridiche complesse. Una norma analoga è già prevista per le controversie civili dall'art. 281 sexies c.p.c.
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