Sentenze più leggere

Pubblicato il 20 giugno 2008

Una sostanziale novità in materia di processo del lavoro è stata introdotta con il decreto legge approvato i giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. Con la modifica dell'art. 429 c.p.c., è prevista ora la possibilità che il giudice del lavoro, nelle cause di semplice soluzione, si pronunci con una sentenza di definizione del giudizio contenente solamente una concisa esposizione delle ragioni che hanno determinato la decisione; in tali casi, quindi, non sarà più necessario procedere al successivo deposito della sentenza contenente la descrizione dello svolgimento del processo, il ragionamento del giudice e l'esposizione dei principi di supporto, risultando sufficiente una sintetica motivazione della decisione. Motivazione che continuerà, invece, ad essere approfondita nei casi di controversie di particolare complessità dove l'organo giudicante, dopo aver letto il dispositivo in udienza, fisserà un termine non superiore ai sessanta giorni, per il deposito della sentenza integrale. Tale previsione costituisce un alleggerimento ed una semplificazione per i giudici soprattutto con riferimento a cause seriali, con identico contenuto cioè, e a controversie semplici che non richiedono un'analisi approfondita di questioni giuridiche complesse. Una norma analoga è già prevista per le controversie civili dall'art. 281 sexies c.p.c.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assenze ingiustificate tra contestazioni disciplinari e dimissioni di fatto

03/04/2025

Dimissioni di fatto e assenza ingiustificata tra norma, prassi e contrattazione collettiva

03/04/2025

Malattia, maternità, paternità e tubercolosi: i valori per le prestazioni 2025

03/04/2025

Bacio non consensuale alla collega? Licenziamento legittimo

03/04/2025

Pronto il nuovo modello per la dichiarazione di successione

03/04/2025

Licenziamento valido se notificato alla PEC del difensore eletto

03/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy