Revisione della condanna penale a seguito di sentenza fiscale favorevole

Pubblicato il 29 maggio 2017

Per il giudice penale, le sentenze irrevocabili tributarie e amministrative non sono vincolanti.

Le stesse, tuttavia, possono essere acquisite in dibattimento e, una volta prodotte, devono essere valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3, C.p.p., ai fini della prova del fatto in esse accertato.

Sentenza fiscale non considerata, ordinanza annullata

E’ sulla scorta di questo principio che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25008 depositata il 19 maggio 2017, ha ribaltato la decisione con cui la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile una richiesta di revisione della sentenza penale resa nei confronti di un uomo, condannato per il reato di cui all’articolo 81, secondo comma, C.p. e 5 D.Lgs. n.74/2000, per aver omesso di presentare le dichiarazioni Iva, relativamente agli anni dal 2003 al 2006.

In particolare, era stata ritenuta irrilevante, appunto ai fini della revisione, l’intervenuta sentenza tributaria che aveva accolto il ricorso in opposizione all’accertamento fiscale presentato dall’imputato.

L’uomo aveva, quindi, avanzato ricorso in sede di legittimità, lamentando che il giudice penale, negando tassativamente l’applicabilità dell’articolo 238 bis c.p.p. al caso concreto, non aveva valutato le opzioni alternative articolate nella richiesta di revisione, con riferimento in particolare all’articolo 234 c.p.p. in tema di prova documentale, ed all’articolo 238, comma 3, in tema di acquisizione di atti non ripetibili di altri procedimenti.

L’accertata inesistenza dell’illecito in sede tributaria – aveva dedotto – “intacca necessariamente il giudicato penale poiché si pone come condizione di punibilità, tanto che, se l’avviso di accertamento fosse stato annullato prima della pronuncia penale, il reato non sarebbe stato configurato”.

La decisione della IV Sezione penale di Cassazione

Aderendo alle doglianze del ricorrente, la Suprema corte ha ritenuto che la Corte d’appello non avesse fatto buon governo del principio sopra ribadito che, se da una parte esclude la vincolatività delle sentenze tributarie per il giudice penale, dall’altra ne consente l’acquisizione in dibattimento per essere liberamente considerate ai fini della decisione.

Inoltre, ferma restando l’esclusione dell’ipotesi di cui all’articolo 630, lett. a) c.p.p., la difesa aveva prospettato la possibilità di valutare la sentenza come documento a norma dell’art. 630 lett. c) c.p.p., e di apprezzarne l’efficacia probatoria ai fini della revisione del processo, laddove, nell’accogliere il ricorso in opposizione all’accertamento fiscale, aveva escluso l’illecito presupposto.

Da qui, gli Ermellini hanno disposto l’annullamento, con rinvio, dell’ordinanza impugnata “affinché” – si legge nelle conclusioni della sentenza n. 25008/2017“la Corte d’Appello si pronunci sulla possibilità di acquisire la sentenza tributaria come documento liberamente valutabile ai fini della sua eventuale incidenza sulla richiesta di revisione della condanna”.

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