Semplificazioni fiscali, novità per appalti ed esportazioni verso l’estero
Pubblicato il 04 novembre 2014
Nel Consiglio dei Ministri del
30 ottobre è stato
approvato definitivamente il decreto delegato sulla semplificazione fiscale. Il provvedimento, ormai divenuto legge, attende solo la sua pubblicazione ufficiale.
Alcune considerazioni sono possibili in merito, per esempio, ai cambiamenti apportati per ciò che riguarda gli adempimenti a carico di chi opera abitualmente con l'estero e in materia di appalti.
Lettere d’intento
La procedura relativa alle
lettere d’intento è stata invertita dal Dlgs sulle semplificazioni. L’articolo 20 di tale provvedimento, infatti, riscrive la procedura attraverso cui l’esportatore abituale può effettuare l’acquisto di beni/servizi in
regime di non imponibilità Iva.
A partire dal 2015, la comunicazione telematica delle lettere d'intento sarà effettuata direttamente dall'esportatore abituale. Quest’ultimo sarà, infatti, tenuto ad effettuare al proprio fornitore la comunicazione telematica della lettera d’intento trasmessa insieme alla relativa ricevuta telematica.
A sua volta il fornitore/prestatore sarà tenuto a verificare di aver ricevuto la lettera d’intento e la relativa ricevuta di trasmissione e, solo dopo, potrà procedere all'emissione della fattura senza l'addebito dell'Iva, riportando sul documento la dicitura “
operazione non imponibile”. È sempre onere del fornitore riscontrare telematicamente l'avvenuto rilascio della ricevuta da parte dell'Agenzia delle Entrate.
A partire dalle dichiarazioni Iva 2016, quindi, il fornitore sarà tenuto a riepilogare nella propria dichiarazione annuale Iva tutti i dati delle operazioni realizzate senza l’applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto effettuate nei confronti dei singoli esportatori abituali.
Per il fornitore che emette fattura non imponibile prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e aver riscontrato telematicamente la sua presentazione alle Entrate è prevista una sanzione che va dal 100 al 200% dell'imposta.
Appalti
Novità in materia di appalti emergono dalla lettura dell’articolo 28 del Dlgs semplificazioni fiscali.
Si evince che resta ferma la
responsabilità fiscale del committente per il versamento delle ritenute (art. 28, comma 2).
Mentre il 1° comma del suddetto art. 28 abroga la responsabilità solidale in ambito fiscale tra appaltatore e subappaltatore, il successivo comma 2 non abroga gli obblighi da sostituto d’imposta. Pertanto, se il committente è obbligato a eseguire il pagamento dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore e/o dei subappaltatori impegnati nell'appalto per effetto della solidarietà, “
è tenuto ove previsto ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni di cui al dpr n. 600/73”.