La Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, entrata in vigore il 15 settembre 2020, ha apportato interessanti semplificazioni a diverse procedure di competenza dell’Ispettorato del Lavoro.
Posto che ai sensi della Legge n. 977/1967 si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico;
la legge vieta l’adibizione al lavoro dei bambini salvo la possibilità dell’ITL di autorizzare per iscritto i titolari della potestà genitoriale ad impiegare i dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
Si tratta, in pratica del c.d. provvedimento autorizzativo dell’ITL che va rilasciato nella sola ipotesi in cui sussista un rapporto di lavoro del bambino e non già un’attività svolta gratuitamente, giusta nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prot. 7966 dell’11.9.2019.
Altra autorizzazione di competenza dell’Ispettorato è quella per cui – ex articolo 15, secondo comma, della Legge n. 370 del 22 febbraio 1934 - qualora ricorrano esigenze tecniche, il personale addetto ai pubblici spettacoli può essere autorizzato al frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, stabilendone l'ora della decorrenza.
Orbene, grazie all’art. 12-bis della Legge n. 120/2020, queste due tipologie di provvedimenti autorizzativi, ed altri che dovranno essere individuati con provvedimento del direttore dell’Agenzia, si intendono rilasciati decorsi quindici giorni dalla relativa istanza, il che vuol dire che nei casi di specie è applicabile il c.d. principio del silenzio-assenso, con termine di 15 giorni.
Resta comunque ferma la possibilità per l’ITL di attivare la procedura di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241/90, relativa alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza in forza della quale, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, è comunque possibile comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Si rammenta che, nel caso di specie, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza dei 10 giorni (si rammenta che non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".