La legge di conversione del Decreto Semplificazione (Legge n. 120/2020), all’art 12-bis, comma 2, ha previsto che le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide delle dimissioni durante il periodo protetto della maternità e della paternità (articolo 55, comma 4, D.L.gs. n. 151/2001) e collegate al matrimonio (articolo 35, comma 4, D.Lgs. n. 198/2006) possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto che consentano in ogni caso l’identificazione degli interessati o dei soggetti dagli stessi delegati e l’acquisizione della volontà espressa.
La stessa norma ha, altresì, previsto che possano essere effettuate con le stesse identiche modalità altre procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono la presenza fisica dell’istante, e che andavano individuate con provvedimento del Direttore dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In tali ipotesi la legge prevede che il provvedimento finale o il verbale si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato.
Stante quanto sopra, con Decreto Direttoriale n. 56 del 22 settembre 2020, è stato previsto che possono essere effettuate attraverso strumenti di comunicazione da remoto le seguenti procedure amministrative o conciliative di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro:
Seguirà circolare che indicherà, nello specifico, le modalità di svolgimento da remoto delle succitate procedure.
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