L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 470370 del 21 dicembre 2022, modifica le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 46900 del 14 febbraio 2022, riguardante le comunicazioni all’Anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Le specifiche tecniche già disponibili in bozza sul sito Entrate sono state implementate con ulteriori informazioni, al fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte dagli articoli 119-ter e 121 del Dl n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto Decreto Rilancio.
La necessaria comunicazione all'Anagrafe tributaria relativa ai lavori edilizi agevolati deve avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche già elaborate dall’Amministrazione finanziaria, che sono state, però, modificate dalle più recenti novità introdotte, prima, dal decreto Rilancio e, poi, dalla Legge di bilancio 2022 (Legge n. 234/2021, art. 1, comma 42).
Con le nuove disposizioni è stata introdotta la possibilità di detrarre il 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
A tal fine, con il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è stato inserito un apposito codice per “annunciare” gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Anche per tali spese il contribuente può optare, in alternativa alla detrazione in dichiarazione, per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo.
NOTA BENE: Si tratta del nuovo codice intervento “32”, per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Il provvedimento n. 470370/2022, pertanto dispone che: “a partire dalle informazioni relative all’anno 2022, le comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al presente provvedimento, precedentemente modificate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 30383 del 6 febbraio 2018, n. 28213 del 6 febbraio 2019, n. 1432213 del 20 dicembre 2019, 49885 del 19 febbraio 2021 e n. 46900 del 14 febbraio 2022. Restano ferme le altre disposizioni contenute nei citati provvedimenti”.
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