Segnalazione della banca alla Centrale Rischi. Quando può dirsi corretta?

Pubblicato il 10 febbraio 2021

La banca non può segnalare il proprio cliente alla Centrale rischi solo perché questi sia inadempiente. La segnalazione presuppone che l'intermediario creditizio abbia invece riscontrato "una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza”.

Diversamente argomentando, infatti, si perverrebbe al paradossale esito che si vedrebbero segnalati alla Centrale dei Rischi anche il debitore che abbia sollevato un'eccezione di inadempimento, oppure quello che abbia opposto al creditore un controcredito in compensazione o, ancora, quello che intenda invocare l'annullabilità del contratto per vizio del consenso.

Non basta, quindi, il mero rifiuto del debitore di adempiere la propria obbligazione perché la banca possa ritenersi legittimata ad inviare una segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi, essendo sempre necessario, al suddetto fine, che il rifiuto di adempimento discenda non da una contestazione sulla legittimità del contratto, ma dalle condizioni economiche del debitore.

Sono i principi ribaditi dalla Suprema corte di legittimità con ordinanza n. 3130 del 9 febbraio 2021, pronunciata in tema di corretta segnalazione, da parte della Banca, alla Centrale dei Rischi, in caso di inadempimento d'una obbligazione del cliente.

Corretta segnalazione in caso di inadempimento: valutazione ex ante sui motivi

Nel testo della decisione, gli Ermellini hanno anche fornito ulteriori precisazioni, enunciando apposito principio di diritto secondo cui, “per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale Rischi l'inadempimento d'una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all'esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate”.

E’ necessario – si legge ancora nella sentenza – “stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l'adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede”.

In tali ipotesi – concludono gli Ermellini – “l'onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi”.

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