La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19927 del 18 luglio 2008, ha respinto il ricorso avanzato dal Consiglio notarile di Torino contro un notaio che aveva aperto e pubblicizzato una seconda sede senza darne comunicazione. Secondo il Consiglio, che aveva applicato alla professionista l’art. 147 della legge notarile, con tale comportamento la stessa aveva compiuto un atto di concorrenza sleale nei confronti dei colleghi. Il provvedimento del Consiglio notarile è stato censurato dapprima dal Tribunale di Torino e, successivamente, dalla Cassazione che ha precisato come nel concetto di illecita concorrenza non rientri l’eventuale apertura di una sede secondaria. Inoltre, secondo i giudici di legittimità, nel procedimento amministrativo contro il professionista non valgono le prove raccolte per mezzo del telefono; le prove orali dell’inquisito, infatti, devono essere raccolte in contraddittorio tra le parti.
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