Se l'obbligazione è divisibile il debitore che non partecipa alla transazione non è liberato
Pubblicato il 04 gennaio 2012
Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la
sentenza numero 30174 del 30 dicembre 2011, hanno sottolineato come il debitore che non sia stato parte della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore in solido non può profittarne se, trattandosi di un'obbligazione divisibile ed essendo stata la solidarietà prevista nell'interesse del creditore, l'applicazione dei criteri legali d'interpretazione dei contratti porti alla conclusione che la transazione ha avuto a oggetto non l'intero debito ma solo la quota di esso riferibile al debitore che ha transatto; in caso contrario - continua la Corte - “il condebitore ha diritto a profittare della transazione senza che eventuali clausole in essa inserite possano impedirlo”.