Se la stabile organizzazione non ha effettuato operazioni attive non ostacola il rimborso Iva

Pubblicato il 26 ottobre 2012 La Corte di giustizia Ue, con sentenza del 25 ottobre 2012 sulle cause riunite C-318/11 e C-319/11, è chiamata ad intervenire in merito al rimborso Iva ai soggetti passivi non stabiliti all’interno del paese, nello specifico di un soggetto stabilito in uno Stato membro ed esercente in un altro Stato membro unicamente attività di prove tecniche o di ricerca.

La sentenza chiarisce che un soggetto passivo Iva, stabilito in uno Stato membro e che svolga, in un altro Stato membro, unicamente prove tecniche o attività di ricerca, e non operazioni imponibili, non dispone, in tale altro Stato membro, di una “stabile organizzazione” o di un “centro di attività stabile dal quale sono svolte le operazioni”, come definite dall’articolo 1 dell’ottava direttiva e dall’articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/9).

Dunque, non osta al rimborso dell’Iva versata a monte - nel territorio dello stato membro in cui il soggetto estero ha acquistato beni e servizi - la stabile organizzazione inattiva.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy