Nel caso in cui un suolo oggetto di un intervento edilizio è inserito in una più vasta area già quasi totalmente edificata e dotata delle principali opere di urbanizzazione primaria, è sufficiente il permesso di costruire per consentire al proprietario la realizzazione di un fabbricato. Il Comune, di conseguenza, non può subordinarne il rilascio alla preventiva redazione ed approvazione di uno strumento urbanistico attuativo o, in alternativa, all'approvazione di un progetto di perimetrazione delle aree aventi le caratteristiche di tessuti edificati. Con tali motivazioni la terza sezione del TAR Puglia, con la sentenza n.92 dello scorso 12 gennaio, ha accolto il ricorso di un proprietario di un suolo che si era visto negare dal Comune il permesso di costruire per la realizzazione di un manufatto ricadente in zona “C”, destinata a civili abitazioni. In particolare, il TAR Puglia ha sottolineato come il Comune non possa rifiutare il titolo abilitativo singolo solo perché il piano regolatore prevede in quel ambito uno strumento urbanistico di attuazione che, in base alle circostanze oggettive determinatesi nel tempo, non risulti più né possibile né utile.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".