La Corte Costituzionale ha depositato le motivazioni della sentenza con cui ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4 commi 1 e 11 Legge 124 del 3 maggio 1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza - in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi - il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
Ciò in risposta alla questione di legittimità costituzionale sollevata dai Tribunali ordinari di Roma e Lamezia Terme (cui si erano rivolti diversi docenti e personale amministrativo).
Nel dichiarare la incostituzionalità della legge sopra richiamata, la Consulta ha fatto richiamo, in particolar modo, alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 26 novembre 2014 (Mascolo ed altri), secondo cui le esigenze di continuità didattica possono sì giustificare assunzioni temporanee nel comparto scuola e costituire ragione obiettiva sia della durata determinata dei contratti conclusi con i supplenti, sia del rinnovo dei medesimi.
Non, tuttavia, quando il fenomeno – come nell’ipotesi di specie - assuma un carattere tutt’altro che provvisorio bensì, al contrario, permanente e durevole. In tal caso difatti, stante la particolarità dell’attività di cui trattasi e delle condizioni del suo esercizio, la situazione assume profili di incompatibilità con il dettato costituzionale.
Quanto alle misure riparatorie, avallate dalla Corte Costituzionale, per i docenti si è scelta la strada della loro stabilizzazione, mediante un piano straordinario di assunzioni, destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico.
Detto piano è volto a garantire alla massa di docenti precari, la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie - secondo quanto previsto dalla legge n. 107 del 2015 - permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati).
Per il personale ATA invece – conclude la Consulta con sentenza n. 187 del 20 luglio 2016 - per cui non è previsto alcun piano straordinario di assunzione, trova applicazione la misura ordinaria del risarcimento del danno.
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