Scritture contabili mai tenute? Sanzione solo amministrativa

Pubblicato il 16 gennaio 2018

Rilievo penale solo per l’occultamento o la distruzione delle scritture

La mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie è espressamente sanzionata solo in via amministrativa.

La condotta penalmente rilevante, infatti, è solo quella espressamente contemplata dall’articolo 10 del Decreto legislativo n. 74/2000 di occultamento o distruzione delle scritture e non anche di loro mancata tenuta.

Di conseguenza, la fattispecie delittuosa di cui al citato articolo 10 può ritenersi configurata solo in quanto la documentazione contabile, di cui si assume l’occultamento o la distruzione, sia stata previamente istituita, non potendo occultarsi o distruggersi, per contro, ciò che evidentemente neppure esiste.

Va ripudiata, in questo contesto, alla luce del principio di tassatività della legge penale, qualsiasi interpretazione “estensiva” della norma penale.

E’ questo il principio ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 1441 del 15 gennaio 2018, con la quale è stata annullata la decisione di merito di condanna di un imprenditore, accusato di occultamento delle scritture contabili.

Accolto, in particolare, il primo motivo del ricorso avanzato dall’imputato che aveva lamentato la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di prova della pregressa istituzione delle scritture contabili che, in realtà, non erano state mai tenute.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo penale telematico militare: nuove regole tecniche

16/09/2024

Memorandum: scadenze lavoro dal 16 al 30 settembre 2024 (con Podcast)

16/09/2024

L'astensione decisa individualmente dai dipendenti non è sciopero

16/09/2024

Cassa Forense. Contributi minimi 2024: al via la riscossione della quarta rata

16/09/2024

Agevolazioni prima casa: obbligo di rivendita

16/09/2024

Circolare Fisco 16/09/2024

16/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy