La mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie è espressamente sanzionata solo in via amministrativa.
La condotta penalmente rilevante, infatti, è solo quella espressamente contemplata dall’articolo 10 del Decreto legislativo n. 74/2000 di occultamento o distruzione delle scritture e non anche di loro mancata tenuta.
Di conseguenza, la fattispecie delittuosa di cui al citato articolo 10 può ritenersi configurata solo in quanto la documentazione contabile, di cui si assume l’occultamento o la distruzione, sia stata previamente istituita, non potendo occultarsi o distruggersi, per contro, ciò che evidentemente neppure esiste.
Va ripudiata, in questo contesto, alla luce del principio di tassatività della legge penale, qualsiasi interpretazione “estensiva” della norma penale.
E’ questo il principio ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 1441 del 15 gennaio 2018, con la quale è stata annullata la decisione di merito di condanna di un imprenditore, accusato di occultamento delle scritture contabili.
Accolto, in particolare, il primo motivo del ricorso avanzato dall’imputato che aveva lamentato la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di prova della pregressa istituzione delle scritture contabili che, in realtà, non erano state mai tenute.
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