Sconto sulle multe anche se l'assicurazione è scaduta
Pubblicato il 25 settembre 2013
Il ministero dell'Interno, con circolare n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16 settembre 2013, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alle novità introdotte con la conversione del Decreto legge n. 69/2013 relativamente al Codice della strada e, in particolare, alla riduzione del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria qualora il pagamento della multa venga effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.
In particolare, nel testo della circolare viene precisato che lo sconto può essere applicato anche in caso
di mancanza di copertura assicurativa del veicolo anche se, in questo caso, l'interessato, oltre a pagare la multa ridotta entro 5 giorni, dovrà dimostrare di avere attivato una copertura assicurativa entro 60 giorni.
Il trattamento agevolato dello sconto – precisa il dicastero – non può invece essere applicato nel caso di violazione a cui consegua la sospensione della patente o la confisca del veicolo. Per quel riguarda lo sospensione, tuttavia, assume rilevanza il tipo d'infrazione commessa.