Non si verifica la decadenza dall’agevolazione sulla prima casa se, dopo la vendita entro i 5 anni, si riacquista un immobile all’estero entro un anno.
E’ la risposta n. 126 del 24 febbraio 2021, fornita dall’Agenzia delle Entrate, che fa salvo il bonus prima casa per il cittadino straniero che, dal 2020 residente all’estero, intende vendere la casa prima del decorso del quinquennio previsto dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, del DPR n. 131/1986.
L’istante fa presente che riacquisterà all'estero, ove risiede, un'altra casa da adibire ad abitazione principale, entro il termine di un anno dalla vendita suddetta.
La disciplina riguardante le agevolazioni sulla prima casa stabilisce che la vendita dell’immobile prima del quinquennio comporta la perdita del bonus tranne nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale.
Con riferimento all’acquisizione, la circolare n. 31/E/2010 afferma che l’acquisto di un immobile all’estero, se avviene entro un anno dall’alienazione, può impedire la decadenza dall’agevolazione, in presenza di “strumenti di cooperazione amministrativa che consentano di verificare che effettivamente l’immobile ivi acquistato sia adibito a dimora abituale”.
Tale documentazione, che verrà comunque vagliata dall’ufficio accertatore, può consistere:
E’ necessario che tali documenti siano muniti di 'apostille' e tradotti in lingua italiana. Inoltre, possono essere spediti con Pec o raccomandata a/r all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate dove è stato registrato l’atto d’acquisto dell’immobile situato nel territorio italiano.
Precisazione: pur avvenendo l’invio di detta documentazione, non è precluso all'ufficio accertatore di effettuare l'ordinaria attività di accertamento, sia in ordine alla gestione dell'attività di liquidazione dell'imposta, sia in ordine alla valutazione dell'idoneità probatoria.
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