La Commissione tributaria provinciale di Treviso, con la sentenza n. 99/1/07, ha stabilito che l’imposta di registro agevolata e legata all’edificazione entro il quinquennio dall’acquisizione del terreno si applica alla sola condizione che sia rispettato il termine per importa, quindi, se l’immobile sia realizzato da un soggetto diverso dall’assegnatario iniziale dell’area. I giudici hanno chiarito, infatti, che l’articolo 33 della legge 388/2000, prevede solo un termine temporale per l’edificazione e nulla prescrive sul soggetto che andrà ad edificare. Pertanto, la decadenza dai benefici fiscali interviene, opera e può essere dichiarata a carico del soggetto che ne ha usufruito, solamente nel caso in cui l’utilizzazione edificatoria delle aree acquistate non avvenga nel lasso di tempo quinquennale decorrente dalla data del loro acquisto.
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