Scissione totale non proporzionale, valutazioni antiabuso

Pubblicato il 30 marzo 2019

La valutazione antiabuso di una scissione totale non proporzionale di una società in nome collettivo, in favore di due società a responsabilità limitata di nuova costituzione, è al centro di una risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate.

Non si rinvengono profili di abuso del diritto, spiega l’Agenzia, nell’operazione che è sorretta da valide ragioni economiche e non ha il fine di aggirare le norme tributarie, ma è effettuata per interrompere i litigi giudiziari tra i soci, con la prosecuzione separata dell’esercizio dell’attività di impresa (di locazione immobiliare).

Nel caso trattato dall’Agenzia, nella risposta n. 87 del 27 marzo 2019, ai soci verrebbe assegnata una parte del patrimonio della società scissa, composto, principalmente, da due rami d’azienda affittati e da alcuni beni immobili oggetto di contratti di locazione a uso commerciale. La totalità delle quote di partecipazione al capitale sociale di ciascuna società beneficiaria passerebbero, rispettivamente, a ciascuno dei due soci della società scissa. E questa, secondo l’Agenzia, è un’operazione fisiologica, non finalizzata a conseguire vantaggi fiscali indebiti.

Attenzione, però, l’Agenzia avvisa: resta fermo che l’operazione di scissione dovrà essere effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell’articolo 173 del TUIR, nonché, ove compatibili, di quelle contenute nell’articolo 170 (trattandosi di una scissione che, relativamente alla quota parte di patrimonio assegnata a ciascuna società beneficiaria, importa, contestualmente, una trasformazione “omogenea progressiva”), e delle ulteriori disposizioni contenute nel TUIR destinate a disciplinare la fiscalità dei soci.

Valide le ragioni economiche e non si aggirano norme tributarie

L’Agenzia ritiene che l’operazione di scissione societaria prospettata non comporti il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.

Non è preordinata alla successiva cessione delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche, essendo il loro unico intento quello di interrompere i litigi giudiziari e poter proseguire separatamente l’esercizio dell’attività di impresa.

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