La disapplicazione del limite del riporto delle perdite fiscali pregresse è il tema della risposta ad interpello n. 333 dell’8 agosto 2019.
La società istante chiedeva all’Amministrazione finanziaria la possibilità di disattendere la normativa in tema di riporto delle perdite fiscali pregresse dei soggetti coinvolti in un complesso progetto di riorganizzazione societaria che prevedeva:
da una parte, un’operazione di scissione totale non proporzionale a beneficio di società neocostituite;
dall’altra, una fusione societaria che prevede l’incorporazione di tali società da parte dei rispettivi soci unici.
L’Agenzia, nel fornire il suo parere, prende in rassegna il combinato disposto degli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, del TUIR, che in materia di fusioni e scissioni sanciscono la possibilità che le perdite fiscali delle società partecipanti a tali operazioni possano essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione, incorporante o beneficiaria della scissione:
per la parte del loro ammontare che non eccede quello del patrimonio netto della società che riporta le perdite;
a condizione che la società, le cui perdite sono oggetto di riporto, non sia una “bara fiscale”.
L’articolo 172 del TUIR, nello specifico, al fine di contrastare la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva poste in essere per attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell’altra, introduce un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla norma.
I requisiti minimi di vitalità economica debbono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione, ma devono anche continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata.
Nella risposta n. 333/E, l’Agenzia osserva come con riferimento al caso di specie “il transitorio passaggio delle perdite fiscali pregresse per la società beneficiaria-veicolo destinata a fondersi, non può rappresentare una manovra specificatamente volta al commercio delle cosiddette bare fiscali, dal momento che le società coinvolte, a prescindere dal veicolo transitorio, non integrano i requisiti previsti dagli artt. 172, c. 7, e 173, c.10 del Tuir".
Alla luce di tutto ciò, quindi, l’Agenzia fornisce “parere positivo alla disapplicazione normativa richiesta con l'attuale istanza”.
Pertanto, è possibile – nel caso esaminato – disapplicare le limitazioni previste in materia di riporto delle perdite fiscali pregresse, in quanto non c'è rischio di compensazione intersoggettiva delle perdite e le società coinvolte nell'operazione non possono essere qualificate come “bare fiscali”.
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