Con la risposta n. 2 del 2019 l’agenzia delle Entrate fornisce precisazioni circa il trattamento fiscale di un’operazione di scissione parziale a favore dell’unico socio (la società), con attribuzione di un asset. Sia la beneficiaria che la società scissa adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Gli effetti di tale scissione sono stati contabilizzati al pari di una distribuzione in natura di un dividendo al socio; dal punto divista contabile:
Viene chiesto all’Agenzia di pronunciarsi sul fatto che l’operazione possa essere soggetta al regime di neutralità fiscale di cui all’art. 173 Tuir.
L’Amministrazione Finanziaria sostiene che all’operazione prospettata possa applicarsi il regime di neutralità fiscale previsto dall’art. 173 suddetto.
Di conseguenza, a seguito dell’operazione non ci sarà realizzo o distribuzione di plusvalenze e minusvalenze degli asset della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e all’avviamento.
Del pari, non costituirà né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa il cambio delle partecipazioni originarie.
L’imputazione a conto economico del provento da parte della beneficiaria comporta che questa, in sede di dichiarazione dei redditi, apporti una variazione in diminuzione in misura pari al valore del dividendo, corrispondente all’intero importo del patrimonio netto scisso.
In merito al patrimonio, la risposta n. 2 del 9 gennaio 2019 specifica che:
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