Scissione: esclusa l’illegittimità costituzionale in tema di responsabilità solidale

Pubblicato il 27 aprile 2018

La Corte Costituzionale – sentenza n. 90 del 26 aprile 2018 - dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 173, comma 13, del Tuir e dell’art. 15, comma 2, del Dlgs n. 472/1997, sollevate dalla Ctp di Pisa, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Differenza tra disciplina normativa e disciplina civilistica

La Commissione tributaria provinciale di Pisa aveva impugnato dinanzi alla Consulta i suddetti due articoli, in quanto gli stessi prevedono la responsabilità solidale e illimitata a carico delle società beneficiarie di scissione parziale, per i debiti tributari riferibili ai periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto, oltre che per le sanzioni tributarie.

Mentre, secondo la disciplina civilistica (articoli 2506-bis e 2506-quater c.c.), per i debiti imputabili alla scissa, la beneficiaria risponde in solido, ma nei limiti del valore del patrimonio netto ad essa assegnato e a seguito di preventiva escussione.

Possibile incostituzionalità

Sulla base di tale differenza, la Ctp di Pisa aveva rilevato la possibile incostituzionalità, dal momento che le suddette norme sembravano contrastare con l’articolo 3 (principio di uguaglianza e di ragionevolezza) e con l’articolo 53 della Costituzione (capacità contributiva dell’obbligato).

Questione di legittimità costituzionale non fondata

La Corte Costituzionale ritiene, con la sentenza n. 90/2018, che non è incostituzionale la norma che prevede nella scissione la responsabilità in solido delle società beneficiarie per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito della scissa.

Alla base di tale decisione vi è la considerazione fatta dalla Consulta, secondo la quale i crediti tributari rispondono ad una connotazione di “specialità” dal momento che, secondo l’articolo 53 della Costituzione, tutti sono tenuti a concorre alle spese pubbliche in proporzione alla loro capacità contributiva e gli stessi crediti sono destinati ad alimentare la finanza pubblica.

Pertanto, secondo la Corte Costituzionale, non è possibile “una piena equiparazione tra l'inadempimento delle obbligazioni civili e quello delle obbligazioni tributarie”, tanto più che un'operazione straordinaria come la scissione “può incidere sensibilmente sulla posizione dei creditori della società e, nella fattispecie, dell'amministrazione finanziaria”.

E’, così, legittimato un differente trattamento riservato all’Erario rispetto ad altri creditori, anche sulla base della necessità di consentire un’agevole riscossione dei tributi nel rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio.

Di conseguenza, secondo la sentenza n. 90/2018, la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di rivalersi illimitatamente su tutte le società beneficiarie e sulla scissa, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con l'operazione straordinaria, è da considerare legittimato "dalla specialità dei crediti tributari" e "risponde a un criterio di adeguatezza e proporzionalità".

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