Scissione “distrattiva” in caso di fallimento della società scissa
Pubblicato il 10 ottobre 2014
Il fatto che l'
operazione di scissione sia legalmente assistita dal
vincolo di solidarietà della società beneficiaria per i debiti della società scissa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2506-quater del Codice civile, non esclude che la medesima possa assumere un
carattere di tipo distrattivo.
Non può negarsi, ossia, che la scissione possa assumere connotazioni di
rilevanza penale in materia fallimentare, con particolare riguardo all'ipotesi della
bancarotta fraudolenta per distrazione.
Rilevanza degli effetti pregiudizievoli per i creditori
Ciò che assume rilevanza, ossia, è che una determinata operazione, per le modalità con le quali sia stata realizzata, si presenti come produttiva di
effetti “
immediatamente e volutamente depauperativi del patrimonio” ed in prospettiva
pregiudizievoli per i creditori nel caso si giunga all'
apertura di una procedura concorsuale.
Nel dettaglio, le
tutele normative previste dall'ordinamento
per la posizione dei creditori rispetto agli effetti della scissione, risultano
inidonee ad escludere interamente il danno o il pericolo di danno per le ragioni dei creditori della società scissa laddove venga dichiarato il fallimento di quest'ultima.
Ricerca dei beni e diminuzione delle garanzie di soddisfacimento
Per questi creditori, infatti, è ravvisabile il
pregiudizio di dover ricercare i beni conferiti alle società beneficiarie. Inoltre, all'esito di questa ricerca, i medesimi potranno trovarsi nella condizione di
dover concorrere con i creditori delle società beneficiarie, con concreta
possibilità che si riducano le potenzialità di un effettivo soddisfacimento delle loro pretese.
E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione con la
sentenza n. 42272 del 9 ottobre 2014.