La Cassazione ha fornito alcune precisazioni in ordine alla previsione del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, in tema di “Prestazioni indispensabili in materia penale”.
In particolare, ha chiarito quanto sancito al comma primo dell'art. 4 del suddetto Codice, dove l'astensione non è consentita in riferimento all'assistenza ai procedimenti e processi concernenti reati la cui prescrizione maturi durante il periodo di astensione, ovvero, se pendenti nel giudizio di legittimità, entro novanta giorni.
Con sentenza n. 18844 del 6 maggio 2019, la Terza sezione penale ha spiegato che l'adesione del difensore allo sciopero non è valida solamente nei casi in cui tutti i reati per i quali si procede si prescrivono nel termine dei 90 giorni previsto dal Codice di autoregolamentazione, e non solo uno o più di essi.
E’ stato così enunciato un apposito principio di diritto, ai sensi del quale “In tema di rinvio del processo per adesione del difensore all'astensione proclamata dalla categoria professionale di appartenenza, l'art. 4, comma primo, lett. a), del Codice di autoregolamentazione deve essere interpretato nel senso che la adesione del difensore non è valida solo se tutti i reati per i quali si procede si prescrivono nel termine previsto dal predetto Codice”.
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