Scioglimento del Corpo Forestale legittimo? Parola alla Consulta

Pubblicato il 25 agosto 2017

Il Tar per l’Abruzzo, Sezione prima, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, rimette alla Consulta la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 177/2016 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge n.124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui dispone lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 76 e 77 della Costituzione.

A parere del Giudice rimettente, tra le altre censure, si rinvengono violazioni del testo costituzionale laddove si è erroneamente e semplicisticamente ritenuto che l’assorbimento di un Corpo così specializzato come quello Forestale in altra Forza di polizia ad ordinamento militare (senza nulla togliere al prestigio dell’Arma dei Carabinieri in diversi ambiti), con smembramento delle sue funzioni in altre Forze di polizia e nei Vigili del Fuoco, non potesse creare alcuna diminuzione nella incontestata efficienza assicurata e garantita dal Corpo medesimo. Ed ancora, laddove si è irragionevolmente ritenuto – si legge nella ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale n. 235 del 16 agosto 2017 - che tale smembramento dell’organizzazione e delle competenze potesse condurre ad una razionalizzazione dei costi e ad una semplificazione organizzativa, mantenendo gli stessi standard qualitativi acquisiti in anni di storia. La parola spetta ora alla Consulta. 

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