Scioglimento allargato per le società di comodo

Pubblicato il 08 maggio 2008 La circolare n. 9/E/2008 (par.7) offre un nuovo passaggio interpretativo in materia di scioglimento agevolato delle società di comodo, che si contrappone alla tesi espressa in precedenza dal Fisco tramite la circolare n. 25/E/2007. Si tratta di un mutamento di opinione non del tutto motivato che, comunque, ha consentito a molte società che lo scorso anno erano state escluse dall’allora normativa di rimettersi in gioco, accedendo al nuovo scioglimento con molti più vantaggi. L’unica condizione oggettiva richiesta è il test di operatività, che deve tener conto di due chiarimenti espressi nel citato documento 25/07, che possono condizionare il risultato. Pertanto, ora, le società interessate da una delle 17 cause di esclusione dalla disciplina delle società di comodo possono accedere allo scioglimento agevolato limitandosi a dimostrare che, in base al test di operatività, i ricavi presuntivi superano i componenti positivi del conto economico, non rilevando la circostanza che siano escluse dalla normativa delle società non operative. Le società che intendono disporre la messa in liquidazione o di trasformazione in società semplice devono decidere entro il 31 maggio 2008. Due sono gli elementi che a tal proposito devono essere valutati: gli eventuali mutamenti nella compagine societaria avvenuti dopo il 1° gennaio 2008 possono inibire l’agevolazione dello scioglimento solo in presenza dell’ingresso di nuovi soci; mentre, il semplice mutamento delle percentuali di partecipazione non pregiudica i vantaggi fiscali dell’operazione.
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