Scioglimento agevolato al bivio del Catasto
Pubblicato il 03 maggio 2008
E’ alle porte la data, in genere il 31 maggio 2008, per assumere la delibera di liquidazione che costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni della Finanziaria 2008. Nell’articolo si punta l’attenzione sui due elementi da valutare nel preventivare il carico tributario dello scioglimento agevolato per le società di comodo. Dunque, quelle che aderiranno allo scioglimento agevolato dovranno considerare che eventuali minusvalenze generate per l’assegnazione dei beni ai soci non sono deducibili, quindi non sono sommabili algebricamente con gli altri componenti positivi del reddito da liquidazione, e che nel calcolo delle imposte dovute ai fini dell’imposizione indiretta il valore catastale dell’immobile è applicabile solo per gli immobili abitativi, mentre ai fini delle imposte dirette il valore catastale è applicabile anche a quelli non abitativi.