Scelte dell’8, del 5 e del 2 per mille. Dematerializzazione per il sostituto

Pubblicato il 26 agosto 2022

Una novità per i sostituti d’imposta arriva dalla legge di conversione (n. 122/2022) del Decreto Semplificazioni fiscali (n. 73/2022) relativamente ai dati da trasmettere circa la scelta dei contribuenti su 2, 5 e 8 per mille.

L’articolo 2 risultante dalla conversione intitolato "Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d’imposta", infatti, stabilisce che i dati contenuti in tali schede siano trasmessi in via telematica all'Agenzia delle Entrate. Un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indicherà le modalità dell’invio.

Spazio, quindi, alla dematerializzazione della documentazione in parola.

Le schede per le scelte

Al momento, l’adempimento viene così eseguito:

Anche coloro non tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi possono esprimere la propria scelta, consegnando la medesima scheda entro il termine di scadenza per la presentazione del modello Redditi allo sportello di un ufficio postale o ad un intermediario abilitato o, ancora, provvedervi autonomamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia.

Invio telematico dall’anno d’imposta 2022

Come anticipato, la novità apportata dal Dl Semplificazioni convertito parifica l’invio delle schede con le scelte per la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille ai prospetti di liquidazione: non si dovrà più consegnare le stesse alla Posta o avvalersi di un intermediario abilitato per il successivo inoltro, ma potranno essere trasmesse direttamente in via telematica all’Agenzia delle entrate.

Ciò trova applicazione a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dl Semplificazioni ossia dai modelli 730/2023.

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