Scambio di partecipazioni con conferimento soggetto a imposizione ordinaria

Pubblicato il 05 aprile 2017

L'operazione di scambio di partecipazioni mediante conferimento in cui la società conferitaria e la società scambiata sono soggetti non residenti è l'oggetto della risoluzione n. 43/E/2017, che l'Agenzia delle Entrate ha emanato in risposta ad un'istanza di interpello, con la quale si chiedevano delucidazioni in merito all’applicabilità o meno dell’articolo 177, comma 2, Tuir alla fattispecie in questione.

Secondo l'istante, infatti, l’operazione, così come programmata, dovrebbe avvenire a valori di libro, ossia al valore di carico della partecipazione, senza l’emersione, quindi, di plusvalori latenti sulla stessa.

Considerazioni Agenzia delle Entrate

Nella risoluzione n. 43/E, l'Agenzia evidenzia come nell’ordinamento interno lo scambio di partecipazioni è disciplinato dall'articolo 177 del Tuir, che prevede due distinte modalità di realizzazione: permuta e conferimento.

In particolare modo, l'Agenzia sottolinea che il regime del realizzo controllato nel conferimento di partecipazioni (secondo comma art. 177) richiede le stesse condizioni soggettive previste in caso di permuta (primo comma art. 177), nonostante la norma non ne faccia menzione. Ciò in quanto l’articolo 177 disciplina lo “scambio di partecipazioni” nel suo insieme e il conferimento e la permuta sono due modalità per realizzare lo scambio.

Ne deriva che il principio della neutralità indotta, previsto dal Tuir, si applica solo quando l'operazione di conferimento è effettuata da società di capitali residenti nel territorio dello stato.

Pertanto, il regime non si applica in caso di conferimento se il conferitario o la società conferita sono soggetti non residenti, come nel caso di specie, che riguarda due società di diritto inglese residenti in Inghilterra.

In più, aggiunge l'Agenzia, nel caso di specie non può essere applicato neanche l’articolo 178 Tuir, che reca la disciplina di fusioni, scissioni conferimenti di attivo, scambi di azioni concernenti società di stati membri diversi.

Dunque, lo scambio di partecipazioni azionarie con conferimento deve essere assoggettato alle ordinarie regole impositive (articolo 9, Tuir).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy