Scambio dati fiscali. Intermediari: nuovi obblighi e nuovi esoneri

Pubblicato il 25 luglio 2020

Sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, uno schema di decreto legislativo sottoposto al vaglio definitivo del CdM modifica norme e procedure, rinforzando gli obblighi di comunicazione di intermediari e contribuenti. Il fine ultimo è il potenziamento degli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale. Il testo del decreto, che agisce sui meccanismi transfrontalieri soggetti al predetto obbligo comunicativo, modifica in particolare lo scambio di informazioni con le altre autorità competenti degli Stati membri dell’UE e con le altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati.  

Si vuol combattere l’impiego di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva e di occultamento degli attivi che hanno il fine di ridurre le imposte esigibili e di trasferire gli utili imponibili in regimi tributari più favorevoli.  

Importante è - in questo contesto di rafforzamento degli obblighi in capo agli intermediari (oltre che ai contribuenti) come pure, però, di esoneri da altri obblighi - sottolineare che non tutti i professionisti destinatari di quegli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio assumono anche il ruolo di intermediario.   

Viene allora da sé che solo se il professionista è, contestualmente, intermediario secondo le norme in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni potrà essere esonerato, ad esempio, dagli obblighi di comunicazione per le informazioni che riceve dal proprio cliente, o che ottiene riguardo ad egli nel corso dell’esame della sua posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente stesso in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, ivi compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo, nel caso in cui tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso, come contemplato dall’articolo 3, comma 4, dello schema di decreto in commento in relazione ai casi di esonero.  

Pertanto, solo nell'ipotesi in cui il professionista sia anche intermediario nel senso chiarito dalle norme in tema di scambio automatico obbligatorio di informazioni, potrà giovarsi dell’esonero previsto dal citato articolo 3, comma 4, dello schema di Dlgs. In ogni caso, anche al fine di stabilire l’esatta portata di tale norma, la giurisprudenza potrà fare applicazione degli schemi interpretativi già consolidati nella specifica materia dell'antiriciclaggio. 

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