Scambi doganali Italia-San Marino. Niente contrabbando
Pubblicato il 08 settembre 2012
Con sentenza n.
34256 del 7 settembre 2012, la Cassazione ha annullato un provvedimento di sequestro adottato dal Gip del Tribunale di Rimini nell’ambito di un’indagine per contrabbando doganale e connessa violazione all'Iva all'importazione, nei confronti di un soggetto che aveva posto in essere diversi scambi doganali con San Marino con riferimento a barche ed autovetture.
Secondo la Corte, in particolare, il reato di contrabbando doganale contestato non sarebbe, in realtà, ipotizzabile in considerazione della vigenza dell'accordo di cooperazione di Unione doganale tra Ue e San Marino ai sensi del quale gli scambi doganali con l'Italia vengono effettuati in esenzione di tutti i dazi, che quindi non possono essere evasi. A ciò si aggiunga – continuano i giudici di legittimità – che l'Iva all'importazione non costituisce, per consolidato orientamento giurisprudenziale, un diritto di confine ma un tributo interno, con la conseguenza che la sua eventuale evasione non porta alla configurazione del reato contestato.