I titolari di reddito d’impresa e i lavoratori autonomi che non hanno versato entro il 21 agosto 2017, con la maggiorazione dello 0.4%, le imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi, da quelle in materia di Irap e da quelle in materia di Iva, sono soggetti all'azione sanzionatoria del Fisco.
Si ricorda che la scadenza era stata prorogata al 21 agosto 2017 con i Dpcm 20 luglio 2017 e 3 agosto 2017.
Ex art. 13 del DLgs. 471/97:
E' possibile ottenere la riduzione delle sanzioni con il ravvedimento operoso.
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
Si ricorda che:
Le fasce di riduzione a seconda della tempestività (Dlgs. 472/97), entro i novanta giorni si ha:
Il ravvedimento oltre il 90° giorno, può vedere la riduzione da 1/8 a 1/5 a seconda del ritardo ma sulla sanzione del 30%.
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