Si avvicina la fine del mese di settembre che coincide con numerose scadenze di vari adempimenti fiscali. Nel contributo che segue un riepilogo di alcuni appuntamenti che devono essere rispettati.
Si precisa che non tutte le scadenze del 30 settembre (sabato) possono essere spostate al 2 ottobre 2023 (lunedì).
Rimane fissato al 30 settembre 2023 il termine per presentare, attraverso l’apposita procedura, le istanze di rimborso dell'IVA assolta nell'anno 2022 sugli acquisti e sulle importazioni effettuati in uno Stato UE diverso da quello di stabilimento.
La richiesta può essere presentata solo se il richiedente, nel periodo di riferimento del rimborso, non ha, nello Stato membro di rimborso, né la sede della propria attività, né una stabile organizzazione dalla quale vengono effettuate operazioni commerciali, né il domicilio o residenza.
La stessa possibilità viene data per gli acquisti di beni e servizi e le importazioni di beni effettuati in Italia da soggetti passivi stabiliti in altri Stati UE.
Possibilità per chi non ha inviato lo scorso 16 marzo 2023 la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, relativa ai crediti d’imposta energia III e IV trimestre del 2022.
Infatti fino al 30 settembre 2023 è ammessa la regolarizzazione della mancata comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti d’imposta energia III e IV trimestre del 2022.
A tal fine è fruibile la remissione in bonis che permette di salvare i benefici fiscali in caso di dimenticanza. E’ richiesto che il contribuente versi la sanzione minima di 250 euro con modello F24, senza possibilità di compensazione.
Passa dal 30 settembre al 2 ottobre 2023 la scadenza per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti (Tregua fiscale), oggetto di proroga da parte del Decreto Bollette.
La definizione può essere scelta nel caso in cui l’Agenzia delle entrate sia parte nelle controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
Il tutto si attua con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
Dunque, la data del 2 ottobre 2023 è il termine per:
Infatti, qualora gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale per un massimo di 20 rate di pari importo, di cui le prime tre da versare entro:
In assenza di somme dovute, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
In merito alla Rottamazione-quater sono aperti i termini fino al 2 ottobre 2023 per presentare la domanda di adesione ma solo per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del DL n. 61/2023 (Decreto Alluvione).
Scade il 30 settembre ma viene differito 2 ottobre 2023 l’adempimento relativo alla comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA, con alcune esclusioni, dei dati delle liquidazioni periodiche - LIPE - riferite al secondo trimestre 2023 (aprile, maggio e giugno).
I soggetti non sono tenuti alla comunicazione sono coloro non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
La comunicazione trimestrale Iva va trasmessa attraverso un file xml con apposite specifiche tecniche e che deve contenere:
E’ possibile utilizzare il software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
I registratori di cassa telematici non aggiornati devono essere adeguati alle nuove specifiche tecniche al fine della lotteria istantanea entro il 2 ottobre 2023.
Infatti, con il provvedimento direttoriale n. 15943/2023 sono state dettate regole per adeguare i registratori telematici alla lotteria degli scontrini con possibilità di partecipare anche ad estrazioni istantanee che prevede la possibilità di emettere gli scontrini con il codice QR.
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