La Corte di cassazione, con ordinanza n. 13232 del 28 aprile 2022, ha confermato la decisione con cui la CTR aveva accolto le ragioni di un professionista contro la sanzione amministrativa pecuniaria irrogatagli dall'Agenzia delle Entrate in quanto ritenuto responsabile, a titolo concorsuale, nelle violazioni tributarie commesse da alcune società di capitali delle quali egli era consulente.
Quanto al merito delle sanzioni irrogate, la CTR aveva osservato che il principio di riferibilità esclusiva delle sanzioni amministrative alla persona giuridica che ha tratto vantaggio dalla violazione, introdotto dall'art. 7 del Dl n. n. 269/2003 con riferimento alle società di capitali, escludeva ogni possibile rilevanza della condotta del professionista esterno.
L'Amministrazione finanziaria aveva impugnato la decisione di secondo grado davanti alla Suprema corte, assumendo, tra gli altri motivi di ricorso, che la Commissione tributaria regionale aveva errato nell'attribuire effetto alla limitazione di responsabilità di cui all'art. 7 del menzionato decreto legge, oltreché nei rapporti interni fra la persona giuridica responsabile dell'illecito e il suo legale rappresentante, anche nell'ambito di una fattispecie di concorso nell'illecito.
Secondo l'Agenzia ricorrente, ossia, l'esclusione della punibilità riguardava soltanto le persone fisiche legate da rapporto organico all'ente cui è imputata la violazione sanzionata, e non anche l'eventuale terzo concorrente nell'illecito.
Tale censura è stata giudicata infondata dalla Quinta sezione civile della Cassazione, la quale, richiamando una recente pronuncia di legittimità, ha ribadito che dal chiaro tenore letterale della disposizione in esame "deve ritenersi escluso il concorso sanzionabile di terzi concorrenti nella violazione della persona giuridica contribuente".
La norma richiamata - ha spiegato la Corte - esprime in termini chiari e inequivocabili, tanto nel titolo, quanto nel disposto, la volontà del legislatore di riferire le sanzioni amministrative tributarie esclusivamente alla persona giuridica contribuente.
E difatti l'articolo 7 richiamato, rubricato come "Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie", letteralmente dispone: "Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica".
Tale lettura - ha concluso la Cassazione - risulta in linea con l'intenzione, espressa nella relazione governativa al decreto in questione, di superare, almeno per le strutture imprenditoriali complesse, il previgente schema personalistico di imputazione delle sanzioni.
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