La circolare agenziale n. 36 del 9 agosto 2005 ha fornito una serie di chiarimenti sull'opzione del ravvedimento: per i tardivi o gli omessi versamenti dei tributi, sanabili a norma dell'articolo 9-bis della legge n. 289/2002 (Finanziaria per il 2003), se il contribuente non ha corrisposto l'intero tributo non ha diritto a benefici fiscali. Inoltre, il ravvedimento è escluso per chi ha pagato in ritardo i versamenti dovuti per la sanatoria.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".