L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, ha fornito indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Per l’INL, la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria è riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dai seguenti articoli del D.Lgs. n. 81/2008:
Nel rispetto delle competenze in materia di vigilanza, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro comunicheranno la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.
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