La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha confermato la sanzione disciplinare irrogata ad un notaio, per aver stipulato atti fuori sede nei giorni di assistenza obbligatoria alla sede principale.
E’ stato difatti accertato nel merito come, nel periodo sottoposto a monitoraggio, il notaio incolpato avesse ricevuto ed autenticato, fuori sede, ben 69 atti; molti dei quali, proprio nei giorni e negli orari indicati per l’assistenza obbligatoria.
E’ stato altresì appurato come l’elevato numero di atti ricevuti nei giorni di assistenza obbligatoria (69 a fronte dei complessivi 1151 atti posti in essere negli undici mesi di monitoraggio), escludeva che potesse invocarsi l’occasionalità ed eccezionalità della condotta, come pure la particolarità delle ragioni che l’avessero determinata.
La Cassazione ha invece escluso – con sentenza n. 24962 del 6 dicembre 2016 – che la stipula “solo in alcune occasioni” presso studi di professionisti legati al notaio da rapporti familiari, per motivi occasionali e di comodità, integrasse, sia sotto il profilo della reiterazione della condotta che sotto quello della tipologia delle strutture utilizzate, l’ulteriore fattispecie addebitata della “ricorrente presenza presso studi di altri professionisti ed organizzazioni estranee al notariato”.
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