Sanzioni da decreto 231 anche alle imprese individuali

Pubblicato il 22 aprile 2011 Con la sentenza n. 15657 depositata lo scorso 21 aprile 2011, la Cassazione ha confermato la decisione con cui il Tribunale del riesame aveva ritenuto legittima l'applicazione della sanzione interdittiva della revoca dell'autorizzazione alla raccolta e conferimento di rifiuti speciali nei confronti di una impresa individuale, coinvolta in un procedimento penale per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di trattamento dei rifiuti.

La piccola azienda aveva adito i giudici di legittimità lamentando, sulla base di precedenti giurisprudenziali del 2004, l'inapplicabilità del decreto 231 alle imprese individuali.

Diversa è ora la posizione della Corte di cassazione, secondo cui "è indubbio che la disciplina dettata dal decreto legislativo 231/01 sia senz'altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.c. "unipersonali", così come è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare dell'impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore ma che operano nell'interesse della stessa persona individuale”.

Del resto – continua la Suprema Corte - “una lettura costituzionalmente orientata della norma in esame dovrebbe indurre a conferire al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto in parola una portata più ampia, tanto più che non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale a un'esclusione, ma, semmai, a un'implicita inclusione nell'area dei destinatari della norma”.
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