Alle sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 144 Tub per “carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione”, non può essere attribuito carattere penale. Sicché, in considerazione della natura meramente amministrativa delle stesse, non si pone un problema di compatibilità del procedimento sanzionatorio previsto in materia, con le garanzie riservate ai processi penali ex art. 6 Convenzione per i diritti dell’uomo.
E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, respingendo il ricorso di un manager (direttore generale e componente del comitato di controllo di un istituto bancario) contro le sanzioni pecuniarie inflittegli ai sensi dell’art. 144 Tub.
Dette ultime sanzioni appaiono infatti differenti rispetto a quelle previste ex art. 187 ter Tuf, per le quali la Cedu ha affermato il carattere sostanzialmente penale, con conseguente applicabilità delle garanzie previste per i processi penali.
Secondo la Corte, con sentenza n. 3656 del 24 febbraio 2016, in particolare, le medesime garanzie non risultano estensibili alla materia oggetto del presente giudizio, inerente le sanzioni amministrative ex art. 144 Tub, in considerazione delle seguenti differenze:
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