Ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione ex art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, occorre che le opere oggetto di contestazione siano solo parzialmente difformi dal titolo abilitativo. Tuttavia nell'ipotesi in cui – come nel caso esaminato – le opere in considerazione siano prive di abitazione urbanistica ma comunque compenetrate rispetto ad altri manufatti preesistenti i quali, invece, sono stati realizzati in base a regolare titolo abilitativo, ai fini della decisione in ordine alla demolizione deve tenersi conto del complesso edilizio nell'insieme. Occorre in proposito ribadire, difatti, che la ratio del suindicato art. 34 consiste proprio nell'evitare che la demolizione di alcuni interventi edilizi abusivi possa comportare l’eliminazione anche degli altri regolarmente realizzati, rispetto ai quali i primi siano strutturalmente compenetrati e non possano essere demoliti se non con pregiudizio dell’intera struttura.
E’ quanto si legge nella sentenza n. 192 del Tar Molise, pubblicata il 24 maggio 2017.
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