Sanzione solo amministrativa per il mestiere con rumore oltre le soglie

Pubblicato il 06 settembre 2011 Con la sentenza n. 33072 depositata il 5 settembre 2011, la Corte di cassazione ha annullato la decisione di condanna ex articolo 659 del Codice penale, disposta dai giudici di merito nei confronti di un panettiere che era stato denunciato per disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone a causa del rumore notturno proveniente dalla sede della propria attività, rumore che superava le soglie delle emissioni sonore consentite.

Secondo la Corte di legittimità, in particolare, la carica di lesività del bene giuridico protetto dall'articolo 650 del Codice penale e dall'articolo 10 della legge 447/1995 sull'inquinamento acustico, consistente nella quiete e tranquillità pubblica, nei casi di esercizio di professione o mestiere rumoroso, “cede di fronte alla configurazione dello speciale illecito amministrativo qualora l'inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore”.

Il panettiere, nella specie, avrebbe dovuto rispondere esclusivamente a livello di sanzione amministrativa in quanto il suo mestiere rumoroso aveva violato esclusivamente i limiti delle emissioni sonore.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy