La riduzione delle sanzioni di cui all’art. 13, comma 1, seconda parte, D.lgs. n. 471/1997 si applica in caso di lieve ritardo nel versamento dell’imposta rispetto all'originaria scadenza e non nell’ipotesi di ritardato versamento riferito al termine indicato nella comunicazione di irregolarità.
E’ quanto si desume dalla lettura dell’ordinanza di Cassazione n. 36577 del 25 novembre 2021, in ordine alla riduzione delle sanzioni amministrative tributarie in tema di omesso o ritardato versamento delle imposte.
La sanzione così ridotta - ha precisato la Suprema corte - riguarda solo l'ipotesi di lieve inosservanza rispetto all'originaria scadenza per il pagamento e non concerne, invece, il caso del ritardato versamento rispetto al momento di accertamento operato dall'Ufficio.
In questa ultima ipotesi, infatti, è applicabile solo il beneficio di cui all'art. 2, comma 2, D.lgs. n. 462/1997 ove il pagamento integrale di quanto richiesto sia eseguito entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione ivi indicata.
Gli Ermellini, nella vicenda esaminata, hanno accolto il ricorso avanzato dall’Agenzia delle entrate contro la decisione con cui la CTR si era pronunciata su un giudizio promosso in opposizione a cartella da controllo automatizzato emessa a carico di una società.
La Commissione tributaria aveva ritenuto applicabile, in favore della contribuente, la riduzione della sanzione a questa irrogata, sull’assunto che il versamento delle somme richieste era avvenuto con un ritardo di tre giorni dal termine indicato nella comunicazione di irregolarità.
L’Amministrazione finanziaria si era opposta a tali conclusioni, rilevando l'inapplicabilità del disposto di cui alla seconda parte dell'art. 13, comma 1, D.lgs. n. 471/1997, ossia della norma riferita al ritardo di pochi giorni rispetto al termine ordinario per il versamento dell’imposta, non contemplabile nella vicenda in giudizio, in cui i termini erano scaduti ormai da diversi anni.
La Suprema corte, nel giudicare fondato il predetto motivo, ha enunciato, in proposito, il seguente principio di diritto:
“In tema di sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte dovute, la riduzione prevista dall'art. 13, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 471 del 1997, riguarda solo l'ipotesi dell'inosservanza (lieve) rispetto all'originaria scadenza per il pagamento, come disciplinata dalle singole leggi d'imposta, e non il caso del ritardato versamento rispetto al momento di accertamento operato dall'Ufficio, evenienza nella quale è applicabile, in caso di riscontro in sede di controllo formale, esclusivamente il beneficio di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997 ove il pagamento integrale di quanto richiesto sia eseguito entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione ivi prevista”.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".