Sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni
Pubblicato il 28 marzo 2014
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza, con la risposta
all'interpello del 27 marzo 2014, n. 9, ha chiarito che - in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'art. 8, c. 4, del D.Lgs. n.
81/2008, istitutivo del SINP che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e farà venire meno le disposizioni relative al
registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatone - sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.
Il suddetto registro deve essere
redatto conformemente al modello approvato con
DM 12 settembre 1958,
vidimato presso l’ASL competente per territorio - salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi - e
conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro.
La mancata
tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l’applicazione della
sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. 626/1994.