Sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni

Pubblicato il 28 marzo 2014 La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza, con la risposta all'interpello del 27 marzo 2014, n. 9,  ha chiarito che - in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'art. 8, c. 4, del D.Lgs. n. 81/2008, istitutivo del SINP che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e farà venire meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatone - sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.

Il suddetto registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1958, vidimato presso l’ASL competente per territorio - salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi - e conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro.

La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. 626/1994.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy