Sanzione disciplinare invalida se l’infrazione non è contestata quando possa ritenersi ragionevolmente sussistente

Pubblicato il 24 ottobre 2017

Due dipendenti che avevano pagato allo sportello ingenti somme in contanti in violazione delle disposizioni generali che regolavano i rimborsi sui libretti di risparmio, sono state oggetto di un provvedimento disciplinare (1 ora di multa).

La Cassazione, con sentenza n. 25021 del 23 ottobre 2017, ha condannato la società a rimborsare alle dipendenti le somme loro trattenute in esecuzione delle suddette sanzioni, ribadendo che, per giurisprudenza consolidata, la contestazione disciplinare deve avvenire non appena il datore di lavoro abbia elementi tali da fargli ritenere ragionevolmente sussistenti le infrazioni e non può, invece, procrastinarla fino a quando non abbia acquisito l'assoluta certezza dei fatti (cfr. Cassazione, sent. n. 21633/13; Cassazione, sentenza n. 3532/13; Cassazione, sentenza n. 1101/07).

D’altra parte, l'interesse del datore di lavoro all'acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest'ultimo ad una pronta ed effettiva difesa, per cui nel caso in cui la contestazione sia tardiva, resta precluso l'esercizio del potere datoriale e la sanzione irrogata è invalida.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Esonero assunzione disabili: nuova autocertificazione entro il 1° novembre

30/10/2024

Settimana corta: testo base all'esame dell'Aula alla Camera. Cosa prevede

25/10/2024

Accredito figurativo per cariche elettive e sindacali: procedure e requisiti

25/10/2024

Bonus librerie 2024: ultimi giorni per invio istanze

25/10/2024

Data Breach: azienda multata dal Garante Privacy per sicurezza inadeguata

25/10/2024

Legge di bilancio 2025: novità su Pos, mutui prima casa e fringe benefits per neo assunti

25/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy