Sanzione Consob contestata in tempo

Pubblicato il 25 aprile 2016

Il giudice di merito, a fronte di circostanziate doglianze con cui l’opponente ad una sanzione Consob denunci l’ingiustificata dilatazione dei tempi di contestazione del relativo illecito, è tenuto a motivare specificamente sulle ragioni che lo inducono a giudicare tali tempi ragionevoli e congrui.

L’organo giudicante, ossia, deve compiere un’indagine puntuale per determinare il tempo ragionevolmente necessario all’autorità per giungere alla citata contestazione, specialmente quando i tempi dell’indagine siano stati particolarmente ampi, le violazioni contestate si siano esaurite in un arco di tempo ristretto e la struttura dell’indagine medesima si sia caratterizzata per la presenza di prolungati intervalli di inattività.

Motivazione su specifici rilievi 

E’ sulla scorta di queste considerazioni che la Corte di cassazione, con sentenza n. 8204 del 22 aprile 2016, ha accolto il ricorso presentato dall’amministratore unico di una Srl contro la decisione di merito che aveva rigettato la sua opposizione alla sanzione amministrativa pecuniaria comminatagli dalla Consob in quanto ritenuto responsabile dell’illecito di cui all’articolo 187 bis, comma quater, TUF, per aver disposto l’acquisto di molte azioni, utilizzando un’informazione di carattere privilegiato.

Tra le altre doglianze, il ricorrente censurava la conclusione con cui la Corte d’appello aveva ritenuto che - contrariamente a quanto dallo stesso sostenuto - il tempo complessivo dell’indagine della Consob non poteva giudicarsi eccessivo, e ciò anche in considerazione dei carichi di lavoro complessivi della Commissione. Nel caso in esame, la sanzione amministrativa era arrivata solo due anni dopo i fatti oggetto di contestazione.

Aderendo alle deduzioni dell’amministratore, la Suprema corte ha sottolineato come nella sentenza impugnata fosse del tutto assente una specifica motivazione sul punto. I giudici di secondo grado si erano infatti limitati ad affermare, in termini meramente “apodittici”, che le indagini a carico del ricorrente erano complesse e collegate a quelle relative ad altri soggetti, ma non avevano affatto compiuto un esame puntuale ed esaustivo sul tempo ragionevolmente necessario per giungere alla contestazione dell’illecito.

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