Va confermata la sanzione disciplinare irrogata ad un avvocato che ha inviato ad un collega una missiva contenente toni minacciosi ed intimidatori.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza n. 18075 avverso la pronuncia con cui il Consiglio nazionale forense confermava la sua condanna alla sanzione disciplinare dell'avvertimento.
L'avvocato in questione, in particolare, era stato sanzionato per aver trasmesso ad un collega una comunicazione dai toni minacciosi, con cui gli addebitava alcune negligenze professionali in ordine ad una vicenda giudiziaria trattata.
Le Sezioni Unite – conformandosi alla decisione del Cnf - hanno respinto le censure del ricorrente, in quanto direttamente o indirettamente afferenti al merito della vicenda che dava origine alla missiva e non volte a contestare specificamente l'idoneità dei toni, modi e contenuti della missiva medesima.
A parere della Cassazione, infatti, sono proprio detti toni minatori (e non la vicenda che li ha originati) a costituire in sé l'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare contestato, in quanto suscettibili di incidere negativamente sui doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza che dovrebbero caratterizzare il rapporto di colleganza tra avvocati.
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